Autotrasportatori: il credito d’imposta sul carburante si estende alle spese dal 1° settembre al 5 ottobre 2026

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L’art. 1 del DL 193/2026, attualmente all’esame del Senato per la conversione in legge, riconosce il credito d’imposta sul carburante per gli autotrasportatori previsto dall’art. 3 del DL 33/2026 anche per le spese sostenute dal 1° settembre al 5 ottobre 2026. Per questo periodo è fissato un termine di utilizzo in compensazione più lungo rispetto a quello già in vigore.

Il credito d’imposta previsto dal DL 33/2026

L’art. 3 del DL 33/2026 attribuisce un credito d’imposta pari al 70% della maggiore spesa sostenuta nei mesi agevolati del 2026, rispetto al prezzo di febbraio dello stesso anno rilevato dal Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica. Possono beneficiarne le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia che esercitano attività di trasporto di merci e di persone ai sensi dell’art. 24-ter, comma 2, lettere a), punti 1 e 3, e b) del DLgs. 504/95, e le imprese di noleggio autobus con conducente di cui alla L. 218/2003.

Per le spese di marzo-agosto 2026 le istanze sono già state presentate. Il credito può essere compensato entro il 31 dicembre 2026 con il codice tributo “7082” (ris. Agenzia delle Entrate n. 40/2026).

Le modifiche normative

Il beneficio era già stato esteso ai mesi di settembre e ottobre 2026 dall’art. 1, comma 4, del DL 157/2026 e dall’art. 1, comma 4, del DL 162/2026, che erano intervenuti direttamente sull’art. 3 del DL 33/2026.

L’art. 1, comma 1, del DL 193/2026 cambia ora impostazione. Riporta il periodo di riferimento dell’art. 3 ai mesi “da marzo ad agosto”, anziché “da marzo a settembre”, e aumenta ulteriormente di 66,4 milioni di euro l’autorizzazione di spesa. Viene inoltre abrogato l’art. 1, comma 4, del DL 162/2026.

Il comma 2 disciplina poi in modo autonomo le spese sostenute dal 1° settembre al 5 ottobre 2026. Per questo periodo il credito d’imposta dell’art. 3, comma 1, primo periodo, del DL 33/2026 è riconosciuto entro un limite massimo di 60 milioni di euro per il 2026. In considerazione dei tempi necessari per l’istruttoria delle istanze, il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/1997, entro il 31 dicembre 2027.

Le scadenze per la compensazione in F24

Per l’utilizzo in F24 del credito carburante 2026 valgono quindi due termini diversi:

  • le spese di marzo-agosto 2026, per le quali le istanze sono già state presentate ed è stato comunicato l’importo effettivamente riconosciuto, vanno compensate entro il 31 dicembre 2026;
  • le spese dal 1° settembre al 5 ottobre 2026 potranno essere compensate entro il 31 dicembre 2027.

Per il credito di marzo-agosto già concesso la scadenza di fine anno è tassativa, perché il DL 193/2026 non ha previsto alcuna proroga.

Quanto al credito per il periodo dal 1° settembre al 5 ottobre 2026, si attendono le indicazioni del MIT sulle modalità di presentazione delle istanze, che al momento non sono ancora state definite.

AUTORE: Francesco Costa