Per i soggetti passivi sono esportatori abituali possono acquistare beni e servizi, nonché importare beni, nei limiti del plafond disponibile senza pagamento dell’IVA (art. 8 comma 1 lett. c) del DPR 633/72). Nel caso si benefici di questa facoltà oltre il limite consentito (quindi con il c.d. splafonamento), si applica la sanzione amministrativa prevista dall’art. 7 comma 4 del DLgs. 471/97 (dal 100% al 200% dell’imposta, fermo l’obbligo del pagamento del tributo).
Per regolarizzare questa violazione, è possibile avvalersi di una delle seguenti procedure:
- richiesta al fornitore di emettere una nota di variazione in aumento;
- emissione di autofattura e versamento diretto dell’imposta, delle sanzioni e degli interessi;
- emissione di autofattura e assolvimento dell’imposta, comprensiva degli interessi, in sede di liquidazione periodica.
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