Il conferimento di un immobile in società è soggetto ad IVA anche quando manca l’assegnazione di nuove quote: l’operazione si qualifica come autoconsumo “esterno”

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Con la sentenza 2 settembre 2026, causa T-413/25, il giudice unionale è tornato a occuparsi dell'ambito di applicazione della cosiddetta “regola della non avvenuta cessione” prevista dall'art. 19 della Direttiva 2006/112/CE in materia di trasferimenti di universalità di beni. La vicenda trae origine dal conferimento, da parte di un imprenditore individuale austriaco, di alcuni fabbricati concessi in locazione in regime di imponibilità a favore di una società di cui il conferente è socio unico e amministratore, senza l'assegnazione di nuove quote sociali. Le conclusioni del giudice, sintetizzate in questo contributo, offrono lo spunto per una riflessione sistematica sui rapporti tra la nozione di “trasferimento di universalità di beni”, l'istituto dell'autoconsumo esterno di cui all'art. 16 della Direttiva e l'effetto diretto delle disposizioni unionali.

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